Art. 13.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 10 ottobre 2005, n. 207).

      1. All'articolo 1 della legge 10 ottobre 2005, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6, le parole: «al comune di residenza dell'insignito» sono sostituite

 

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dalle seguenti: «al reparto di appartenenza dell'insignito militare o al comune di residenza dell'insignito civile»;

          b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

      «6-bis. Dell'attribuzione della Croce d'onore è data pubblica notizia con inserzione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino ufficiale e nel sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza, nonché con affissione nell'albo pretorio del comune di nascita dell'insignito.
      6-ter. La consegna della Croce d'onore agli insigniti viventi o ai congiunti degli insigniti deceduti ha luogo con solennità di forme esteriori in occasione di una festa nazionale».